Gli inganni dello schema di disegno di legge della Commissione Rodotà

Gli inganni dello schema di disegno di legge della Commissione Rodotà

Lo schema di disegno di legge delega sui beni comuni della Commissione Rodotà, che alcuni vorrebbero trasformare in una proposta di legge di iniziativa popolare, riporta il pensiero dei componenti della Commissione, che ha proceduto per votazione sui singoli punti, non il pensiero di Rodotà, che ha diretto i lavori della Commissione, ed è incostituzionale per i seguenti motivi: a) disconosce lo “Stato comunità” imposto dall’art. 1 della Costituzione, e cioè la Repubblica, e quindi i poteri del Popolo sovrano; b) disconosce la “proprietà pubblica”, e quindi il “demanio” e la corrispondente “proprietà collettiva demaniale” di tutti i cittadini, in violazione dell’art. 42 della Costituzione; c) disconosce la “partecipazione” popolare di cui agli articoli 3, 43 e 118, ultimo comma, della Costituzione. Insomma, detto schema ammette soltanto lo “Stato persona” e la “proprietà privata” prevista dall’art. 832 del codice civile, dimenticando che la Costituzione impone una “interpretazione costituzionalmente orientata” del codice civile.

A dimostrazione di quanto detto, seguono i riferimenti testuali e taluni inaccettabili contenuti dello schema di disegno di legge delega in questione.

Primo. Che la delibera della Commissione sia frutto del lavoro dei componenti della Commissione e delle votazioni da questi espresse è dimostrato dai “Materiali di lavoro della Commissione Rodotà, Ministero della Giustizia, Roma 15 febbraio 2008”, che devono assolutamente essere letti.  Da questi materiali si evince che Rodotà ha diretto i lavori, esprimendo sovente le sue perplessità.

Secondo. Il lavoro ha un fine contabilistico : quello di disciplinare le “dismissioni” dei beni pubblici (cioè appartenenti al Popolo) attraverso “la costruzione di un Conto patrimoniale della Amministrazioni pubbliche basato sui criteri della contabilità internazionale” e “una riforma generale del regime proprietario di riferimento” . A tal proposito, si ritenne “che fosse opportuno proseguire nel lavoro sui beni pubblici tramite due iniziative tra loro sicuramente collegate. La prima, una revisione del contesto giuridico dei beni pubblici contenuti nel codice civile attraverso l’istituzione di una Commissione (nominata dal Ministro della Giustizia Mastella). La seconda, il proseguimento del lavoro conoscitivo avviato con il progetto sperimentale del Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche per rafforzare il contesto della conoscenza dei beni del patrimonio”(Materiali cit., Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega). Questa, dunque, la genesi della Commissione cosiddetta Rodotà.

Terzo. Si tratta di una legge di delega. La vera legge, quella delegata è rimessa al Parlamento. Ognuno può pensare cosa ne potrà uscire fuori in tema di beni comuni.

Quarto. Lo schema del disegno di legge, complica terribilmente la classificazione del codice civile. Questo distingue tre categorie: il demanio, il patrimonio indisponibile, il patrimonio disponibile. La Commissione Rodotà prevede sei categorie: i beni comuni, i beni pubblici e i beni privati. A loro volta i beni pubblici sono suddivisi in beni pubblici necessari, in beni pubblici sociale e in beni pubblici fruttiferi. Una terribile confusione.

Quinto. Si afferma che “titolari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati”. E’ una precisazione assurda. I beni comuni, per definizione, non possono essere “privati”, né appartenere allo “Stato persona giuridica”, poiché la nostra Costituzione conosce lo “Stato comunità” (art. 1 della Costituzione) e le persone giuridiche hanno soltanto il compito di gestire i beni dello Stato comunità, cioè della Repubblica, cioè del Popolo. Lo ha chiarito, nel secolo scorso Aldo Sandulli. Inoltre, definire i beni comuni, “beni privati” è un controsenso: chi pensa ai beni comuni pensa necessariamente ai beni della Collettività dei cittadini, non di singoli soggetti, che potrebbero essere anche le multinazionali.

Sesto. Altra espressione assurda è la seguente: “quando titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono posti fuori commercio”. In sostanza, si fa dipendere il “collocamento fuori commercio”, da una scelta dello Stato persona giuridica, secondo il “criterio dell’appartenenza”, e non  (contrariamente a quanto si afferma poco dopo) dal fatto che si tratta di beni che per “natura” e “funzione” sono fuori commercio, come precisò lo stesso Rodotà, quando, commentando la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 1968, parlò di “beni che nascono vincolati” e per questo sono fuori commercio e nella proprietà pubblica di tutti, come afferma l’art. 42 della Costituzione. Insomma, Il Popolo, la Repubblica, lo Stato comunità sono messi fuori gioco. La conferma è nel fatto che non si fornisce un criterio univoco di identificazione, ma si fa una esemplificazione tassonomica dei beni comuni, secondo la quale: “sono beni comuni, fra gli altri, i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate”. D’altro canto non si può trascurare che ponendo fuori commercio solo i beni appartenenti a pubbliche amministrazioni, si restringe fortemente l’ambito dei beni comuni, lasciando che tutti gli altri siano in commercio e rimessi pertanto alla volontà dei singoli.

Settimo. Si afferma che “all’esercizio dell’azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato”. Si toglie ai cittadini, singoli o associati, non solo il potere di agire con l’azione popolare, ma addirittura di intervenire in giudizio. Si cancellano così decenni di storia durante i quali si era ottenuta una giurisprudenza che cominciava ad aprirsi all’ingresso in giudizio anche di Comitati e associazioni, uniformandosi all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione.

Ottavo. Non si considerano più beni comuni, ma beni “ad appartenenza pubblica necessaria”, una serie di beni “la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali”. Non si capisce perché si abbandoni il criterio della “natura” e della “funzione” del bene e si faccia riferimento alle “prerogative” dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Cosa c’entrano con le “prerogative dello Stato” le spiagge e le rade, le reti stradali, autostradali e ferroviarie, lo spettro delle frequenze, gli acquedotti, i porti e gli aeroporti di rilevanza internazionale, ecc.”.?. Non è chi non veda come sia pericolosa questa classificazione e come diventi facile per l’interprete dimostrare, ad esempio, che le spiagge non hanno nulla a che vedere con le “prerogative” dello Stato o degli Enti territoriali e sono quindi da ritenere “alienabili” e “usucapibili”, tanto più che soltanto “i lidi” sono classificati tra “i beni comuni”. Insomma una confusione senza limiti.

Nono. Assurda appare anche la categoria dei “beni pubblici sociali”, come “l’edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, gli istituti di istruzione e asili, le reti locali di pubblico servizio, ecc.” . Secondo la Commissione, tali beni sono alienabili “con mantenimento del vincolo di destinazione”.  Chi ci dice, ad esempio, che l’acquirente di un asilo mantenga in eterno questa destinazione? E, in particolare, come si può affermare che “le reti locali di pubblico servizio” venduti a privati conservino la loro destinazione? E se questi pubblici servizi locali sono da considerarsi “essenziali” a termine dell’art. 43 della Costituzione, a chi spetta la individuazione di queste “essenzialità”? Insomma, lo schema della Commissione Rodotà non  semplifica quanto disposto dal codice civile, ma complica tutto in modo inestricabile.

Decimo. Il colmo lo si raggiunge con la categoria dei “beni pubblici fruttiferi”, i quali “sono alienabili e gestiti dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato” e la cui alienazione è consentita anche quando si dimostri “l’impossibilità di godimento in proprietà con criteri economici”, nel qual caso si giustifica “la scelta” della “dismissione”. E’ questa la confessione plateale che lo schema della Commissione Rodotà è ispirata a criteri neoliberisti ed è stata ideata, non per disciplinare e definire i “beni comuni”, ma per disciplinare, le micidiali “privatizzazioni” dei beni in “proprietà pubblica”, abolendo questa categoria, e cioè il “demanio” e la corrispondente “proprietà collettiva demaniale del popolo sovrano, come si è detto all’inizio di questo scritto.

Professor Paolo Maddalena.

Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

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2 Responses

  1. un suggerimento: la pazienza di riformattare il testo per una più facile fruibilità anche per gli importanti “distinguo” di responsabilità per il prof. Rodotà.

  2. Il commento di sopra non si intende se non si comprende il potere dei “punciuti” sull’ IP di chi scrive.
    Ciò detto la questione è politica e cito a tal proposito quanto scrive Ermanno Rea in “L’ultima Lezione”, sottotilo “la solitudine di Federico Caffè scompaso e mai più ritrovato”. Il Kejnesiano.
    Le virgolette e il corsivo è originale
    “Francesco Ferrara, un famoso economista italiano del secolo scorso (studiato a fondo da Caffè con accanimento non incomprensibile) ha scritto che <<… se un tristo avvenire é serbato all'Italia, i veri autori della sua rovina saranno i suoi economisti . Ferrara, liberista fino all’ossessione, ce l’aveva con tutti quelli che avrebbero voluto piegare le <> alle ragioni della questione sociale (<<Questi dotti e rispettabili professori , che cosa dunque professano? Nell'ordine teoretico hanno gonfiato, con frasi altisonanti, l'importanza della questione sociale) […]
    L’italia è stata rovinata da uomini come Caffè? C’è chi certamente lo pensa, come lo pensava Ferrara, in relazione a taluni suoi contempoanei colpevoli di accarezzare, come poi Caffè, idee egualitarie e di giustizia sociale. Idee che comunque hanno affascinato ieri, e affascinano oggi…”
    Fine citazione.
    Francesco Ferrara non ha mai conosciuto la Repubblica e la Costituzione, Federico Caffè si.
    Il libro é del 1992 e riletto oggi è impressionante.
    Impressionante come i “Ferrara” di oggi ignorino la Costituzione come il Ferrara di ieri.
    Il “tristo avvenire riservato all’Italia” è attuale, ma la responsabilità non è degli economisti (giacché non sono votati nè eletti) ma dei politici che in violazione dell’art. 54 Cost. non adempiono né con disciplina nè con onore le funzioni loro affidate e di cui hanno fatto atto di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione.
    Sta a noi denunciarlo affinchè ci sia più consapevolezza.

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