Diffida alla vendita all'asta del Casino di Villa Aurora Ludovisi Boncompagni

Diffida alla vendita all'asta del Casino di Villa Aurora Ludovisi Boncompagni

Così il 9 gennaio 2022 il Presidente Paolo Maddalena

La notizia odierna che sollecita il mio interesse per la tutela del demanio pubblico inalienabile del Popolo italiano riguarda la vendita del complesso monumentale di Villa Ludovisi e in particolare del Casino dell’Aurora sulle mura del quale c’è un dipinto del Caravaggio di inestimabile valore.

 

 

A causa di controversie fra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi è in corso un’asta per la vendita di detto complesso. Al riguardo è da precisare che, su Villa Ludovisi e sul Casino dell’Aurora, che costituiscono un bene culturale di altissimo valore, grava la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano estrinsecatosi nei vincoli artistici e storici cui il complesso è sottoposto.

 

 

La vendita all’asta di cui si discute non tiene conto del fatto che sul detto complesso gravano due beni giuridici, quello culturale, in proprietà pubblica demaniale, e quello economico, in proprietà privata degli eredi Boncompagni Ludovisi.

 

 

Ai sensi della vigente Costituzione, e precisamente dell’articolo 42, primo comma, primo alinea, la proprietà pubblica non ha limiti e prevale sulla proprietà privata.

 

 

Ne consegue che tutti i beni in proprietà privata, qualora il privato voglia disfarsene, devono tornare nella proprietà pubblica del Popolo. Ed è per questo che la legge del 1939, transitata nel codice dei beni culturali e paesaggistici, ha previsto che in caso di vendita lo Stato ha diritto di prelazione pagando il prezzo della aggiudicazione.

 

 

Desidero aggiungere che qualora tale prezzo risultasse ancora esorbitante, come è quello posto a base d’asta, il ministero dei beni culturali è tenuto ad espropriare il bene di cui si tratta versando un’equa indennità, calcolata dagli uffici tecnici competenti.

 

 

Lo impongono i seguenti articoli della Costituzione: il già citato articolo 42, primo comma, in base al quale la socializzazione del bene non ha limiti (vedi lavori preparatori); il secondo comma, secondo il quale: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale” e lo Stato non può esimersi dal dovere di assicurare la funzione sociale di questo bene che sarebbe frustrata dall’acquisto di privati, specialmente stranieri (si parla di Bill Gates e di Emiri arabi); l’articolo 41 secondo il quale: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ed è fuori discussione il fatto che il mancato acquisto alla proprietà pubblica di tale bene costituisca un danno per la collettività e violerebbe il principio dell’utilità pubblica.

 

 

Invito perciò il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini a tener conto, non solo delle indicazioni di legge, ma anche di quanto risulta da una lettura attenta degli indicati principi costituzionali.

 

 

Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”