Il pensiero neoliberista produce il suo frutto maggiore: la confusione delle idee in Italia e nel mondo intero

Il pensiero neoliberista produce il suo frutto maggiore: la confusione delle idee in Italia e nel mondo intero

Nel G7 di ieri abbiamo assistito all’assurdo di vedere il Presidente degli Stati Uniti Biden schierarsi a favore delle pretese dei talebani, e assicurare l’esodo degli americani entro il 31 agosto.

Tutto questo in pieno contrasto con le richieste inglesi e di altri Paesi tra cui l’Italia, che chiedevano un prolungamento dei tempi per l’uscita dall’Afghanistan di coloro che hanno collaborato con le Ong occidentali e comunque appaiono invisi al nascente governo talebano.

Si è distinto soltanto il capo della CIA William Burns che ha insistito sulla necessità di mantenere un improbabile colloquio con i talebani. Insomma nulla di fatto se non l’avanzare della totale confusione della politica dell’occidente.

In Italia, l’influenza negativa delle istituzioni neoliberiste europee, si è maggiormente palesata in riferimento alla sostituzione della nuova S.p.A. ITA ad Alitalia. È apparso chiaro che l’Unione europea vuole contrastare lo sviluppo economico italiano colpendo una delle aree maggiormente produttive: quella del trasporto aereo.

Il punto giuridico su cui si ragiona è quello, del tutto erroneo, della discontinuità tra l’attività di Alitalia e quella di ITA. Sulla base di questo assurdo principio si sancisce definitivamente che il personale autorizzato a transitare da Alitalia ad ITA non dovrà superare il numero di 2800 dipendenti su un totale di 11000, mentre la flotta aerea dovrà essere limitata a 52 aerei sui 104 attuali.

Si tratta di un’azione illecita, sia da parte degli organi europei, sia da parte dei rappresentanti politici italiani, i quali dimostrano di non avere la minima conoscenza delle disposizioni della Costituzione italiana e del rapporto tra Costituzione e Trattati europei.

Altro argomento in relazione al quale l’azione distruttiva del neoliberismo raggiunge i suoi vertici è quello delle delocalizzazioni (cioè della chiusura, in genere da parte delle multinazionali, delle imprese in Italia e il loro trasferimento all’estero), nei cui confronti, secondo il Ministro leghista dello Sviluppo economico Giorgetti, convinto assertore del neoliberismo, non dovrebbe sancirsi nessun effetto punitivo, mentre sarebbe lecito, a suo avviso, punire l’incolpevole Popolo italiano sottraendo a esso notevoli ricchezze.

Sul piano costituzionale è da osservare che agli italiani non resta altro che ricorrere al proprio diritto di resistenza sancito dagli articoli 2, 3, comma 2, 40, 43 e 118, ultimo comma Cost., per trascinare in giudizio questi nostri governanti che agiscono contro l’interesse del Popolo e a favore di potenze europee straniere in virtù di un’erronea interpretazione, come si è detto, sia della Costituzione, sia dei Trattati.

Ricordo in proposito che, nonostante la riforma deleteria del titolo V attuata da Bassanini, che ha eliminato da detto titolo il concetto di interesse nazionale, questo è tuttavia rimasto presente e dominante negli articoli 5, 41, 42 e 43 della Costituzione.

Mi sembra importante sottolineare che, secondo l’articolo 42, “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale”, e che tale principio viene violato da chi delocalizza e cioè non persegue affatto una funzione sociale ma una funzione antisociale, poiché getta sul lastrico migliaia di persone. E ciò spiega perché, la stessa Costituzione, cancella al contravventore la sua qualità di proprietario privato, con la conseguenza che i suoi beni tornano là da dove erano venuti, cioè nella proprietà pubblica del Popolo italiano. È questo un principio precettivo e imperativo cui fa riscontro un analogo principio espresso dal precedente articolo 41 della Costituzione, secondo il quale: “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza (nel nostro caso dei lavoratori), alla libertà e alla dignità umana. Anche qui, come si nota, il carattere precettivo e imperativo della norma è indiscutibile.

In relazione a quanto detto è da ricordare che i cittadini italiani, in virtù del principio di partecipazione, affermato dal comma 2, dell’articolo 3 della Costituzione, possono ricorrere al giudice, in modo singolo o associato, ai sensi dell’ultimo comma, dell’articolo 118 della Costituzione medesima, per far dichiarare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere dai propri governanti in violazione dei citati principi imperativi di cui agli articoli 41 e 42 Cost., considerato che l’articolo 1418 del Codice civile prevede che gli atti contrari ai principi imperativi debbano essere dichiarati nulli senza limiti di tempo.

Osservo, in fine, come ho già fatto ieri, che i governanti hanno il dovere di osservare il loro giuramento effettuato al momento della nomina e che è intollerabile che restino al loro posto agendo contro gli interessi generali del Popolo sovrano.

Invito come al solito all’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 40, 41, 42 e 43 della nostra Costituzione repubblicana e democratica.

Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

One Response

  1. Lei è un grande giudice, preparato. Un uomo che può difendere La Nazione dai PREDATORI.

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