La proprietà privata secondo la Costituzione Italiana

La proprietà privata secondo la Costituzione Italiana

MOLTO BENE IL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Il Consiglio Comunale di Terre Roveresche, seguendo una linea già tracciata dal Comune di Napoli, ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio del Comune medesimo di un terreno e di un immobile abbandonati. Ciò in base a una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli del codice civile riguardanti il tema della proprietà privata. Questa, infatti, secondo l’articolo 42 della Costituzione comma secondo, “È riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale”.
Insomma secondo la Costituzione la proprietà privata ha tutela giuridica (se ed in quanto se ne persegua la funzione sociale). In altri termini è il popolo, proprietario del territorio a titolo di sovranità che cede parte del suo territorio ai privati purché ne sia assicurata la funzione sociale. Se tale funzione sociale verrà meno (per abbandono, delocalizzazione o altra causa) verrà meno anche la tutela giuridica della proprietà privata. E pertanto il bene torna lì da dove era venuto, cioè nella proprietà collettiva del popolo sovrano. La Costituzione insomma è tornata alle origini, “originario” non è il diritto di proprietà privata (come impose il codice civile di Napoleone nel 1804), ma la proprietà collettiva del popolo, come è stato dalle origini di Roma fino alla rivoluzione francese. C’è da augurarsi che questo nuovo indirizzo sia seguito da tutti i Comuni d’Italia. Esso contribuirebbe in modo elevato alla ripresa economica e comunque è imposto dai fini dinamici della nostra Costituzione, la quale assicura lo sviluppo della persona umana e il progresso materiale e spirituale della società mediante l’esecutività del diritto al lavoro, la cooperazione tra i lavoratori e le imprese, e l’utilizzo di tutti i mezzi di produzione della ricchezza nazionale.
Paolo Maddalena

2 Responses

  1. Il sindaco di Terre Roveresche ha parlato di “acquisizione coattiva” istituto giuridico reso anticostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza nr.293 del 08/10/2010. Mi chiedo come possa essere considerata legale questa pratica. A meno che il vero istituto giuridico che ha permesso questa operazione è in realtà quello sancito dall’art.43 della Costituzione, ovvero l’esproprio. Dottor Maddalena lei sa rispondermi? Grazie

  2. Grazie per la cortese e sollecita “risposta” che mi fa ben capire

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