Regolamento di Roma Capitale per la concessione di immobili.

Perché un regolamento che si pone obiettivo quello di disciplinare patrimonio demaniale ed indisponibile non risolve il Problema di
Roma.
Verrebbe da dire: “siamo ancora al patrimonio indisponibile ed al
patrimonio disponibile”.

dal punto di vista giuridico…


Non solo, chi ha approfondito la vicenda dal punto di vista giuridico sa
che la gran parte del Patrimonio di Roma Capitale è stato dato in
concessione/locazione ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni nn.
26/1995 e 202/1996 del Consiglio Comunale di Roma.


Con le menzionate delibere venivano definite le linee programmatiche
per “l’assegnazione ad uso sociale, oltreché ad uso sanitario, politico,
culturale assistenziale, sindacale, ricreativo sportivo e di tutela
ambientale di spazi e strutture di proprietà comunale”, con l’obiettivo
primario “di utilizzare le risorse costituite dal patrimonio immobiliare
disponibile ed indisponibile del Comune di Roma per consentire ad
iniziative che arricchiscano il tessuto sociale e culturale della città di
esistere e svolgere la propria attività, nonché per razionalizzare la
dislocazione degli uffici e delle strutture comunali procedendo alla
globale riduzione degli oneri per fitti passivi”.


La Deliberazione n. 26 muove dall’assunto che le attività di
volontariato sono indispensabili all’amministrazione pubblica per
perseguire i propri obiettivi e che, quindi, esse devono essere favorite
anche tramite la concessione in locazione di parte del patrimonio
immobiliare del Comune stesso.

Come agevolare le associazioni…

Per agevolare e promuovere il lavoro svolto da tutte le associazioni
che perseguono un fine sociale viene prevista la possibilità di ridurre il
canone di locazione al 20% del prezzo di mercato.
Appare evidente, quindi, che un regolamento che disciplini solo il
patrimonio indisponibile e quello demaniale non è risolutivo per tutte
le associazioni, comitati e cittadini che gestiscono per effetto della
menzionate delibere il patrimonio di Roma.


La questione assume connotati piuttosto gravi se si pensa che la
delibera 140/2015 pone sotto sgombero tutte le associazioni che
hanno in concessione/locazione detti immobili.
Semplificando, tutti gli immobili verranno sgomberati e solo quelli che
hanno la classificazione di patrimonio indisponibile potranno essere
riassegnati, indipendentemente all’attività svolta in detti luoghi.

Di conseguenza il valore sociale svolto dalle associazioni è pressoché
ignorato.
Le problematiche e le violazioni di legge non finiscono qui, perché è
pacifico in Giurisprudenza che affinché il bene abbia il carattere
proprio del patrimonio indisponibile devono sussistere due requisiti:
“l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei
Comuni o delle Province, a meno che non si tratti di beni riservati, per
loro natura, a tale patrimonio, dipende dalle caratteristiche oggettive e
funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l’acquisto in
proprietà del bene da parte dell’ente pubblico (c.d. requisito
soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico
servizio (c.d. requisito oggettivo) che, proprio per l’esigenza di un
reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può
dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una
risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non
incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. In
difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al
patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo
in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di
concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del
patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti
contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi
nello schema privatistico della locazione, con la conseguente
devoluzione della cognizione delle relative controversie alla
giurisdizione del giudice ordinario” (cfr Cass. Sez. U. Sentenza n.
14865 del 28/06/2006).
Tale principio è stato di recente anche affermato dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 23739/2019.
Ne è conseguenza la seguente affermazione: l’assegnazione ai sensi
delle menzionate delibere non giustifica la riacquisizione in
autotutela, posto che le predette delibere disciplinano l’assegnazione
sia del patrimonio disponibile che di quello indisponibile.
E’ appena il caso di rilevare che con le menzionate delibere 26/95 e
202/96 sono stati assegnati immobili sia a partiti politici che a
sindacati.
Ancor più grave, poi, è il fatto che in spregio al principio di legalità
amministrativa questi immobili vengono acquisiti in autotutela per
poi essere lasciati in stato di abbandono, posta l’impossibilità di riassegnarli per effetto del mancato regolamento che disciplina la
riassegnazione.

Riteniamo che la proposta di Regolamento di Roma Capitale sia censurabile sotto due punti di vista.

In primo luogo non si capisce perché la proposta di regolamento disciplini esclusivamente le concessioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile e non dei beni disponibili, che dovrebbero essere i più
numerosi.

In secondo luogo appare contraddittorio e contrario ai principi della “discrezionalità amministrativa” ( e cioè di agire con opportunità e convenienza) affermare, dopo aver sancito, all’articolo 1, che “La gestione del patrimonio capitolino è volta a favorire l’integrazione e la crescita sociale delle comunità”, che si debba prima procedere allo sgombero di tutti gli immobili e poi darli in concessione a coloro che posseggono i requisiti di cui all’art. 7, senza prima “verificare” se gli occupanti attuali degli immobili stessi siano già in possesso di detti requisiti.

A questo proposito appare molto inopportuna la delibera numero 140 del 2015, che impone lo sgombero degli immobili senza che prima sia verificato se gli occupanti abbiano i requisiti di cui alla citata proposta di regolamento.

Questo modo di procedere rende estremamente probabile arrecare danni ingiusti, che dovrebbero poi essere risarciti dal Comune stesso, e soprattutto
contrasta con le finalità di interesse pubblico che connota tutti gli atti amministrativi, Regolamenti compresi, e con il noto principio del “buon andamento” dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.

Sembra ovvio che a questo punto è necessario debba essere almeno sospesa la delibera 140 del 2015 in attesa delle verifiche di cui al citato regolamento.

Scritto da Giuseppe Libutti e Paolo Maddalena per Attuare la Costituzione

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