Ricorso Rosatellum

1. Requisito soggettivo del conflitto
I sottoscrittori del presente atto promuovono conflitto di attribuzione, nella loro
qualità di cittadini componenti dell’organo Corpo elettorale (1) , e di difensori nominati
dai primi che hanno dato loro il relativo mandato, per affermare le ragioni della
sovranità popolare, conculcate dal Parlamento mediante le illegittime procedure di
approvazione delle due leggi in titolo; ragioni conculcate unitamente al diritto – dei
singoli parlamentari – di contribuire ad esercitare, quali componenti del Parlamento,
le funzioni costituzionali proprie del potere Legislativo nelle forme e nei limiti della
Costituzione, cioè di poter svolgere il proprio mandato entro una cornice
costituzionale rispettosa dei principi, dei valori delle regole (anche di procedura)
fissate dalla Costituzione, nonché da singole norme che violano, limitano o
comprimono il diritto degli/ delle elet/tori/trici di votare in conformità alla
Costituzione.
Tale cornice – che è declinata dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte
anche a favore del Gruppo parlamentare, visto che nella sentenza n. 298/2004 si legge
che, “comunque… si vogliano definire i gruppi parlamentari, non si può dubitare che
essi costituiscano uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze
politiche in seno al Parlamento” (punto 4 del Considerato in diritto), mentre già nella
sentenza n. 49/1998 i gruppi parlamentari vengono definiti “riflesso istituzionale del

pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante”
(punto 4 del Considerato in diritto) (2) – non trova affatto smentita nell’ordinanza di
codesta Ecc.ma Corte 28 novembre 2016, n. 256: il petitum di quel ricorso (in
relazione alle ordinanze emesse dall’Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione in data 6 maggio e 8 agosto 2016 e al d.P.R. 27
settembre 2016) non giustificava alcuna deroga alla tradizionale posizione secondo
cui "quanto alla persona fisica che agisce in proprio, la sua qualità di cittadino
elettore non comporta che esso sia «investito di una funzione costituzionalmente
rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione» (ordinanza n. 284
del 2008); … quanto alla “associazione”, quale lo stesso CODACONS
(Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori) si definisce nel ricorso, essa non è titolare di funzioni
costituzionalmente rilevanti, bensì delle situazioni soggettive che spettano alle
«organizzazioni proprie della società civile» (così la ordinanza n. 120 del 2009, che
ha affermato il difetto di legittimazione degli stessi partiti politici a sollevare conflitto
di attribuzione)". Si richiedeva, infatti, sostanzialmente una integrazione del quesito
referendario ovvero l’affissione di apposite schede esplicative contenenti i riferimenti
ai singoli articoli della Costituzione oggetto di riforma con indicazione del relativo
contenuto, ossia una diversa declinazione di normativa applicativa della legge sul

referendum, senza che questo minimamente incidesse sulle modalità di conteggio del
voto.
Al contrario, l’incidenza sull’articolo 1 Cost. del meccanismo di
trasformazione dei voti in seggi (3) non soltanto determina il tono costituzionale del
presente conflitto, ma anche la necessità di garantire l’effettività del diritto di dolersi
dei relativi effetti distorsivi (4) . Se infatti è un disvalore l'”eccessiva divaricazione tra la
composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di
democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla
Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il
principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1,
secondo comma, Cost.” (5), allora occorre offrire una sede a coloro che lamentano che la
sovranità non sia stata esercitata “nelle forme e nei limiti” della Costituzione.
In altri termini, non basta che l'esercizio della sovranità soddisfi i requisiti
formali della Costituzione in ordine agli organi emananti le leggi (Camere del
Parlamento e Presidente della Repubblica in sede di promulga): anche le previsioni
dettate dalla Costituzione non in tema di competenza degli organi, ma di procedura
legislativa devono essere “giustiziabili”, quando e nella misura in cui esse discendano
direttamente dalla Costituzione (6) (e non sono mero frutto dei regolamenti, come per la

sentenza …. che qui si fa salva). Del rispetto di queste forme e di questi limiti, il
Corpo elettorale deve poter investire la Corte costituzionale, quando le stesse forme
della rappresentanza ne verrebbero stravolte: proprio in virtù della formidabile
possibilità di governare la “trasformazione dei voti in seggi", mercé una legge
elettorale incostituzionale la stessa espressione della volontà popolare verrebbe infatti
alterata, nella sua fisiologia, senza che il Corpo elettorale possa fare altro che
assoggettarsi allo svolgimento delle elezioni nella forma illegittima. L’effetto di
patologica succubanza determinerebbe una irredimibile “compressione della
rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi
costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della
«rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del
voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni
fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106
del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo,
anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138
Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di
enti territoriali” (7) .
Dunque il presente conflitto, nei termini in cui è stato articolato, attinge al
livello del conflitto tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla Corte

(svolgimento dei lavori (Corte cost., sentenza n. 379 del 1996). Qui si versa nel ben diverso caso in cui, ad essere
violate, sono le forme ed i limiti entro i quali la Costituzione disciplina l’esercizio della sovranità popolare per il tramite
della democrazia rappresentativa.)

costituzionale: la menomazione inflitta al Corpo elettorale consiste nella lesione di
ben precisi parametri costituzionali, rappresentati dall’endiadi contenuta al quarto
comma dell’articolo 72. Non è un caso che il Costituente abbia inserito il sub-
emendamento Lucifero sotto la locuzione “in materia”: intendendo prescindere dal
nomen juris dei disegni di legge, essa indica un corpus di norme che facciano sistema
tra di loro. Le doglianze ruotano quindi – come si dimostrerà, – intorno alla
salvaguardia della forma di governo (8) e nel rapporto tra gli organi costituzionali
delineato dal Costituente. Stante la facilità con cui si può pregiudicare l'efficacia della
pronuncia della Corte, tutto ciò ha un immediato precipitato anche in punto di
legittimazione a ricorrere.
Non soltanto l’articolo 66 Cost. attrae indebitamente al suo interno gli atti
elettorali preparatori; da quest’anno anche l’accertamento del diritto di voto
(compreso quello di votare secondo Costituzione, e più in generale tutte le
controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo) viene sottratto alla
giurisdizione del giudice amministrativo, a partire dall’indizione dei comizi. Secondo
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, ordinanza n. 13403 del 26 maggio 2017, “le
controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla

giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la
questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta
mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli
eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto
amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente
all’elettorato suddetto”.
In presenza della “strettoia dell’incidentalità” che si viene così a creare, il
rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto di accesso alla giustizia (art. 24
Cost.), così come l’attuazione di principi inderogabili (art. 108 Cost.), sono assicurati
dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale. La sede naturale in cui
trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza
riservati è quella del conflitto fra i poteri dello Stato (…) In tale sede la Corte può
ristabilire il confine – ove questo sia violato − tra i poteri legittimamente esercitati
dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così
assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla
base dello Stato di diritto (Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2014).
La legalità costituzionale, che viene recisamente negata dalle procedure di
approvazione dalle leggi elettorali politiche suddette, richiede pertanto che il Corpo
elettorale e le minoranze parlamentari conculcate accedano al giudizio di codesta
Ecc.ma Corte: ciò non può che avvenire mediante lo strumento che tutela dalla
menomazione di potere in contestazione, in quanto solo in tal guisa si impedisce che

il fait accompli pregiudichi per sempre la possibilità di ristabilire la forma di governo
dall’alterazione perpetrata con la legge.

A) Sulla legittimazione come cittadini elettori

Il fatto che la legge elettorale in questione, anziché disciplinare l’esercizio del
“diritto-dovere” al voto, ne comprima e ne svii lo svolgimento, è di una tale gravità,
che anche la individuazione del “soggetto leso”, e cioè la descrizione del cosiddetto
“profilo soggettivo”, non può effettuarsi se non attraverso un riesame complesso e
particolareggiato della problematica relativa ai temi della “rappresentanza
parlamentare” e dell’”esercizio” della “sovranità popolare”. Per questo riesame siamo
debitori alle pregnanti considerazioni tratte da atti forniti dall’associazione
“ATTUARE LA COSTITUZIONE” (9) , che si riportano, nel paragrafo a seguire,
pressoché integralmente.
Il primo dato che occorre porre in evidenza, in questa analisi, è che la
Costituzione repubblicana attribuisce la “sovranità”, non più allo Stato persona (come
era nello Statuto albertino), ma allo “Stato comunità”, e cioè al “Popolo”, definito
pertanto “Popolo sovrano” (A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli,
1969, p. 4 ss.).
Ed è estremamente chiaro, in Costituzione, che il “Popolo” è un “soggetto
unitario”, i cui interessi trascendono quelli degli individui e dei gruppi che lo

compongono. Come è stato notato (Nocilla, voce “Popolo”, in ED, Milano, 1985, p.
359), il Popolo ha “una sua unità, una sua capacità di volere e, in definitiva, una sua
soggettività”. Ed è interessante, a questo proposito ricordare che la Costituzione
distingue “l’appartenenza” della sovranità, dal suo “esercizio”, precisando
ulteriormente che “il Popolo esercita la sua sovranità”, o attraverso la elezione libera
e personale della propria “rappresentanza parlamentare” (art. 70 Cost.), o attraverso
la “partecipazione diretta” alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie,
come chiaramente si desume: dall’art. 3, comma 2 (partecipazione all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese), dall’art. 71 (proposta di legge popolare),
dall’art. 75 (referendum), dall’art. 118, comma 4, (svolgimento da parte di cittadini,
singoli o associati, di “attività di interesse generale”, “secondo il principio di
sussidiarietà”). È poi da precisare che questo “soggetto unitario”, quando agisce per
eleggere la propria “rappresentanza politica”, fa ricorso a un proprio “Organo”, “il
complesso dei cittadini che hanno la capacità elettorale”, al quale la dottrina ha dato
la denominazione di “Corpo elettorale”, denominazione alla quale si preferisce fare
riferimento per comodità di espressione. È da porre poi in massimo risalto che i
“cittadini”, quando esercitano il diritto di voto, che è anche un “munus”, una
“funzione pubblica” e pertanto un “dovere civico”, agiscono, sia “come singoli”, sia e
“come parte” del Popolo (Damiano Nocilla, Luigi Ciaurro, voce “Rappresentanza
politica”, in ED, Milano, 1987, vol. XXXVIII, p. 584). Del resto, l’art. 2 della
Costituzione è molto esplicito nell’affermare una concezione della persona umana
che esalta i due aspetti: quello individuale e quello comunitario, sancendo che “la

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Concentrando l’attenzione sul “Corpo elettorale”, quale “Organo”, e, quindi,
quale “Potere” dello “Stato comunità”, è ovvio che vengono in evidenza i “rapporti”
fra i vari “Organi” o “Poteri” che dir si voglia e, in particolare, il rapporto tra
“Popolo”, “Corpo elettorale” e “Parlamento”. Ed è altrettanto evidente, come poco
sopra si affermava, che l’elettore, singolo o associato, essendo “parte” del Corpo
elettorale, è anche abilitato a difendere, non solo il suo diritto fondamentale al voto,
ma anche “i poteri e le funzioni” e cioè le “attribuzioni” di questo suo Organo,
qualora essi siano travolti da altri Organi dello Stato comunità. Al riguardo, poi, è
appena il caso di ricordare che “le attribuzioni” del Corpo elettorale, si concentrano
nel diritto-dovere di “eleggere” la “rappresentanza politica” attraverso una
“espressione di voto”, che sia “personale ed eguale, libero e segreto” (art. 48 Cost.),
“a suffragio universale e diretto” (art. 56 e 58 Cost.) e idoneo, peraltro, a “concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.).
Si tratta della tipica “actio popularis” dei Romani, per i quali era incontestabile
che il “civis”, l’abitante della “civitas” (da cui il nome “civiltà”), potesse agire, nello
stesso tempo, davanti al Pretore, sia nel proprio interesse che nell’interesse di tutto il
Popolo (Settis, Azione popolare, Torino, 2012). E qui, evidentemente, si tratta di una
azione, per così dire, a double face: l’elettore, da un lato agisce come titolare di un

diritto fondamentale individuale e d’altro lato, come “parte” della intera Comunità
degli elettori, cioè come membro del “Corpo elettorale”.
Ed è da sottolineare, a questo punto, che “l’organo” “Corpo elettorale”, cui
spetta la “funzione pubblica” di “eleggere i rappresentanti del Popolo” è una entità
ben distinta dall’altro Organo dello Stato comunità al quale si è accennato, e cioè il
“Parlamento”, al quale appartiene la “funzione legislativa”. La distinzione tra i due
Organi e l’inesistenza di alcun legame tra loro è provato dall’art. 67 Cost., secondo il
quale “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato”. Insomma, se è vero che ogni elettore vota sia
come singolo, sia come membro della Collettività, è altrettanto vero che il
Parlamentare ha la funzione di rappresentare l’intera Collettività, cioè la Nazione o
Popolo che dir si voglia (i due termini in Costituzione sono equivalenti). E’ da notare,
comunque, che, proprio “l’autonomia del Parlamento ne implica una responsabilità,
proprio perché non vi può essere un potere completamente sganciato dalla
responsabilità del suo detentore e, all’inverso, perché la responsabilità stessa implica
a monte una capacità di autonoma determinazione” (Nocilla, Ciaurro, o. c., p. 567),
considerando che, tra l’altro, non si lamenta una violazione da parte del Parlamento,
ma del Governo per aver chiesto – e le Presidenze delle Camere ammesso – un voto di
fiducia su singoli provvedimenti, un istituto non previsto dalla Costituzione ma sorto
dapprima come prassi parlamentare e che solo successivamente ha trovato una
parziale disciplina in norme regolamentari, come è l’art. 116 Reg. Camera. Con la
conseguenza di integrare di fatto l’art. 94 Cost., ispirato da una logica diversa, come

si evince dal suo quarto comma “Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.”
Se è vero che “Popolo”, “Corpo elettorale” e “Parlamento” sono Organi dello
Stato comunità, con diverse funzioni e distinti poteri, non può negarsi che siano
configurabili tra detti Organi anche dei “conflitti di attribuzione”, di cui all’art. 37
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.
In particolare è da sottolineare che quando il Parlamento, in rappresentanza
dell’intero popolo, emana una “legge elettorale” viene a trovarsi in una “condizione
particolarissima”, nel senso che esso, in qualità di rappresentante, viene a disciplinare
una materia che dovrebbe, in linea di principio, essere disciplinata dallo stesso
Popolo, cioè dal “rappresentato”, da chi, per l’appunto “conferisce” il potere di
rappresentanza (come avveniva nell’antica Atene, ma che oggi è impossibile, poiché
il numero degli elettori è talmente alto che non è neppure immaginabile affidare la
stesura della legge elettorale all’intero Popolo). Sarebbe stato forse opportuno che la
materia fossa stata disciplinata dall’Assemblea costituente, cioè da quei cittadini che
l’intero popolo investì a suo tempo di questa funzione. Sennonché i nostri Padri
costituenti preferirono lasciare questo compito al legislatore ordinario (quasi come un
patto tra gentiluomini), limitandosi a disporre soltanto alcune norme fondamentali di
livello costituzionale, alle quali si sarebbe dovuto ispirare il legislatore ordinario, nel
momento in cui avesse provveduto a emanare una legge elettorale, e il cui rispetto
costituisce anche il “presidio costituzionale” del “Potere” del popolo, e del suo
Organo denominato “Corpo elettorale”, il quale, non lo si dimentichi, è il soggetto

che “conferisce” al Parlamento il potere di “rappresentanza”. Da questa
particolarissima situazione (che sfugge anche a una autorevole dottrina), discende che
“l’inosservanza” di quelle regole costituzionali poste a garanzia di una buona legge
elettorale da parte del Parlamento, viene a configurarsi nello stesso tempo anche
come una “invasione” dei Poteri propri del Corpo elettorale che conferisce la
rappresentanza ai Parlamentari. Insomma nel caso della stesura e dell’emanazione di
una legge elettorale che contrasti con le norme costituzionali in materia, vengono a
“coincidere”, nello stesso tempo, “il vizio di costituzionalità” della legge elettorale e
la “violazione” delle “attribuzioni proprie” del Corpo elettorale. Di qui la chiara
emersione di un “conflitto di attribuzione” tra Corpo elettorale e Parlamento.
In particolare, per quanto concerne il caso in esame, tenuto per fermo che la
legge elettorale in questione calpesta platealmente la “sovranità popolare”, sotto
l’aspetto, sia della sua “appartenenza” al Popolo, sia sotto l’aspetto del suo
“esercizio”, appare evidente che il “conflitto di attribuzione” di cui si parla si è
verificato nel momento stesso dell’entrata in vigore della legge elettorale in
questione, in quanto è da questo preciso momento che il Corpo elettorale si è visto
privato della possibilità di “incidere” in modo libero e diretto sulla “nomina” dei
propri “rappresentanti”, dando luogo a un Parlamento che sia effettivamente
“rappresentativo”, un Parlamento cioè che “interpreti, esprima ed attui le tendenze
spirituali e la volontà reale del Popolo” (Nocilla e Ciaurro, o. c., p.564 s.). È da
sottolineare, peraltro, a questo proposito, che nel nostro caso non viene in discussione
l’operato dei parlamentari soggetti al “controllo” del Popolo, che può non eleggerli

nella successiva tornata elettorale. Qui si tratta di una questione assai diversa, si tratta
del fatto che una legge elettorale, violando, come si è appena detto, precise
disposizioni della Carta costituzionale “ha inciso” profondamente sulla “sovranità
popolare” e sulle “attribuzioni” del Corpo elettorale.
Quanto detto pone in evidenza che si tratta di una “invasione” del potere e delle
funzioni proprie del Corpo elettorale da parte del Parlamento effettivamente molto
“grave”, tale da rendere effettivamente applicabile il citato art. 37 della legge
costituzionale n. 87 del 1953. Il “giudizio di ammissibilità”, vale la pena di
sottolinearlo, è insomma un giudizio, diretto ad accertare, non solo se sussistono
effettivamente i presupposti del conflitto, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il
profilo oggettivo, ma anche e soprattutto l’entità della “invasione” di un Potere sulla
sfera di attribuzioni di un altro Potere. E nel nostro caso certamente non si può negare
che la ferita inferta dalla legge elettorale alla sovranità del Popolo e alle attribuzioni
del Corpo elettorale è di tale entità che non è possibile non dichiarare l’ammissibilità
del ricorso di cui si discute.
È la prima volta, nella storia della Repubblica Italiana che viene a delinearsi un
“reale conflitto” tra Corpo elettorale e Parlamento. Infatti, i precedenti
giurisprudenziali che parlano di “conflitti di attribuzione” non hanno mai riguardato
la prospettazione che si è poco sopra delineata. Le ordinanze nn. 189 e 284 del 2008,
hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto questo “risulta rivolto non
già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la
dichiarazione di illegittimità costituzionale” (in detti ricorsi si invita, infatti, la Corte

costituzionale a sollevare dinanzi a sé medesima il conflitto di attribuzione).
L’ordinanza n. 57 del 1971 si limita a dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto
“sollevato da soggetti od organi estranei” ai “Poteri dello Stato” (e non è il caso
nostro, poiché il conflitto viene sollevato da cittadini nella qualità di “membri”, cioè
di organi, del Popolo). L’ordinanza n. 296/2013 dichiara inammissibile il ricorso “in
quanto difetta, nella fattispecie in esame, la materia stessa del conflitto di
attribuzione”, laddove il ricorrente avrebbe potuto far valere le censure in oggetto
attraverso la proposizione della questione di legittimità costituzionale in via
incidentale. Ma è esattamente quello che oggi non è (più) possibile, dopo che la citata
ordinanza della Corte di cassazione (10) porta nella verifica dei poteri post-elettorale
(condotta dalle Giunte dei vincitori), alla stregua delle questioni di eleggibilità,
anche il ius in officio e persino il ius ad officium, deprivando – stante la
giurisprudenza delle Giunte (11) – di ogni possibile judicial review il soggetto leso da
una legge elettorale incostituzionale, sia esso elettore attivo, sia esso candidato.

Dunque, è solo oggi che la Corte costituzionale, in un contesto del tutto
abnorme, nel quale il Parlamento fa prevalere gli interessi della classe politica sugli
interessi del Popolo, è chiamata a pronunciarsi su una questione, che concerne lo
stesso “esercizio” della “sovranità popolare” e le stesse “attribuzioni del Corpo
elettorale”.
È principio fondamentale della giurisprudenza costituzionale che debba esserci
comunque un “giudice” per le situazioni di contrasto con i principi fondamentali della
nostra Costituzione. E questo è davvero un caso estremo. Se resta in piedi questa
legge, avremo un Corpo elettorale mutilato della sua libertà di scelta, un Parlamento
costituzionalmente e perennemente illegittimo e, forse, la fine dell’effettività delle
norme costituzionali.

 

1 Per un suo riconoscimento nel diritto positivo, quale organo esistente e dotato di volizione propria, cfr. il secondo
considerato del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 ("Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale
nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema
e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del
sistema politico" (sottolineatura aggiunta). E pour cause, secondo noi, il Comitato Referendario sia stato riconosciuto
potere dello Stato.

2 Per la dottrina che ha calato tali definizioni nella strutturazione del conflitto tra poteri, annettendo al Gruppo
parlamentare natura di potere dello Stato, v. Giampiero Buonomo, Il diritto pretorio sull'autodichia, tra resistenze e
desistenze, Forum di Quaderni costituzionali, 2014, n. 5 (13 maggio 2014), p. 4, consultabile alla URL bpr.camera.it
(Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali, a cura della Biblioteca della Camera dei deputati).

3 Cfr. § 3.1 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n. 1 del 2014.
4 "Le parti private ritengono che i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014
risulterebbero applicabili anche alle norme censurate, osservando, peraltro, che il ballottaggio di lista, contestuale al
divieto di coalizioni o accordi di desistenza ed alla presenza al primo turno delle soglie di accesso, aggraverebbe
ulteriormente l’effetto distorsivo del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi": § 10.1 del Ritenuto in fatto della
sentenza Corte cost. n. 35 del 2017.
5 § 3.1 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n. 1 del 2014, cit.
6 Nessuno pone in dubbio, infatti, che le eventuali violazioni di mere norme regolamentari e della prassi parlamentare
lamentate dai ricorrenti debbano trovare all’interno delle stesse Camere gli strumenti intesi a garantire il corretto

7 § 3.1 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n. 1 del 2014, cit.

8 Per la forma di governo regionale, si rammenta che la Corte cost., sentenza n. 198 del 2012, accertò che “la
violazione delle disposizioni statutarie avrebbe l’effetto di modificare in via diretta la composizione degli organi di
governo della Regione e delle Province, violando così gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto regionale, che disciplinano il
procedimento di modifica dello stesso statuto (…) Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le
particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento da parte delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del
2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre
limiti e condizioni”.

9 Cfr. Nomos, n. 3-2017, p. 4 e seguenti, consultabile sulla rete pubblica Internet alla URL http://www.nomos-
leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/11/legge- elettorale-rosatellum- conflitto.pdf.

10 Visto che la fattispecie attiene ad un “petitum sostanziale dei giudizi intrapresi dai candidati a Sindaco, nonché dagli
elettori, presentatori di lista e candidati alla carica di consiglieri comunali (…) volto ad ottenere la declaratoria di
esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate alla candidatura a sindaco (…) e la proclamazione a sindaco
di diverso candidato, in ragione dell'irregolarità dell'autenticazione delle firme apposte nelle dichiarazioni di
accettazione delle candidature relative alla coalizione guidata dal candidato a sindaco”. Pertanto, “la richiesta di
accertamento dell'avvenuta decadenza dalla carica di consigliere provinciale (…), che ha autenticato le firme, è
strumentale alle richieste principali, che concernono il diritto di elettorato passivo del candidato a sindaco (…) e che
per conseguenza radicano la giurisdizione ordinaria”: la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con ordinanza 26
maggio 2017, n. 13403, conclude che “sussiste per conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad
entrambi i giudizi cui si riferiscono i regolamenti preventivi di giurisdizione”.
11 Sull’abbandono di qualsivoglia anche minima possibilità di considerare le Giunte delle elezioni giudice a quo, v. La
Giunta delle elezioni giudice a quo: atrofizzazione di un istituto, raccolta di atti, consultabile sulla rete pubblica
Internet alla URL http://itineraricostituzionali.altervista.org/wp-content/uploads/2017/12/La- Giunta-delle- elezioni-
giudice-a- quo.pdf , presentata al convegno Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato della
facoltà di Scienze politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma il 5 dicembre 2017 con l’allocuzione dell’ex titolare
della segreteria della Giunta delle elezioni del Senato (consultabile alla URL
http://itineraricostituzionali.altervista.org/legge-elettorale- conflitto-attribuzione- poteri-dello/).