Intervento ad adiuvandum contro la legge Lupi

Rilievo costituzionale della disciplina dell’iscrizione anagrafica

La prima eclatante violazione della Costituzione scaturisce dallo stesso tenore letterale
della disposizione, la quale si pone in contrasto con il dettato costituzionale violando il
principio di ragionevolezza e non contraddittorietà, di cui all’art. 3 della Costituzione.
Tale disposizione, per un verso adotta una ferrea disciplina contro i cosiddetti occupanti
abusivi di immobili e dall’altro ammette deroghe “per ragioni igieniche” soltanto nei
confronti di persone minorenni o meritevoli di tutela, nonché per i “fornitori” che
succedano a un precedente fornitore, come se le “ragioni igienico sanitarie” non
esistessero per le persone adulte prive della possibilità di avere un alloggio, e come se (e
questo è davvero molto grave) “l’interesse economico del secondo fornitore di servizi”
avesse una rilevanza costituzionale maggiore delle “esigenze igienico-sanitarie”.
Le violazioni dei principi e delle norme costituzionali non si fermano qui, e assumono una
gravità enorme se si pensa che le “sanzioni” imposte dalla legge a carico dei c.d.
occupanti consistono in sostanza nella “privazione” di numerosi e rilevantissimi diritti
fondamentali, senza alcuna osservanza del principio della “proporzionalità” della pena,
sancita in diritto italiano, europeo e internazionale.
Bisogna tener presente, infatti, che la privazione della possibilità di ottenere dall’Ufficio
dell’Anagrafe il “certificato di residenza” comporta le seguenti conseguenze: a)
impossibilità di rinnovare la carta d’identità; b) impossibilità di esercitare il diritto di
elettorato attivo e passivo; c) impossibilità di accedere al servizio Sanitario; d)impossibilità
di essere iscritto nelle liste di collocamento per l’impiego; e) impossibilità di accedere
all’istruzione obbligatoria e gratuita; f) impossibilità di chiedere la cittadinanza italiana.
In sostanza è violato lo stesso “svolgimento della persona umana”, in violazione del
fondamentale art. 2 della Costituzione, il quale, come è noto, recita: “la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali in cui si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale”.
Quanto alla violazione dei diritti individuali, è agevole ricordare che, in base a quanto poco
sopra detto, sono violati il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), il diritto di voto

(art. 48 Cost.), il diritto di libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto al domicilio (art. 14
Cost.), il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.), il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.), e,
sommamente, il diritto all’abitazione (art. 47 Cost.).
Quanto alla violazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale, è violato, in
particolare, l’art. 38 Cost., rientrando il diritto all’abitazione nel “diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale”.
In sostanza, ove trovasse applicazione tale normativa, verrebbe ad essere modificato il
ruolo della Anagrafe: da sede di raccolta delle dichiarazioni di residenza della
popolazione a sede di controllo di legittimità e liceità delle stesse dichiarazioni
con conseguente valutazione discrezionale di esse.
Da tale palese contrasto, derivano due possibilità:
1) procedendo ad una lettura Costituzionalmente orientata della norma, il Giudice, in
funzione di applicatore della norma giuridica astratta, potrebbe disapplicare la L. 80/2014.
2) Il Giudice potrebbe sollevare questione di illegittimità Costituzionale dell’art. 5 del D.L.
28 Marzo 2014, convertito in Legge n. 80/2014, per violazione degli artt. 2, 3, 16, 22, 29,
32, 33, 34, 38, 48 e 117 Cost. nonché per violazione degli artt. 2 e 26 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, norme che sono “àncora normativa” di tutti i diritti inviolabili
riconosciuti all’individuo in quanto tale, a prescindere da qualsiasi connotazione soggettiva
fattuale.
La violazione dei diritti costituzionali consiste, dunque, nell’aver trasformato un diritto
soggettivo perfetto – e come tale incomprimibile – in una sorta di legittima aspettativa,
assai simile all’aspirazione ad una civitas romana, traguardo ambito ma non sempre
raggiunto dai barbari sottomessi.
Conclusivamente deve sottolinearsi come l’art. 5 della L.80/2014 si pone in contrasto non
solo con il richiamato quadro costituzionale, ma anche con il percorso normativo
intrapreso dalle legislazioni regionali al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa.
Per ciò che attiene tale profilo è necessario richiamare la delibera della Regione Lazio n.
303 del 14 Gennaio 2014, e cioè, il “Piano straordinario per l’emergenza abitativa” che
prevede lo stanziamento di ben 257 milioni di euro, di cui l’80% destinato a Roma,

includendo tra i destinatari delle misure anche le persone che vivono in “immobili, pubblici
o privati, impropriamente adibiti ad abitazione”, di fatto le occupazioni socio-abitative.
L’intervento è compreso nella complessa materia dell’edilizia residenziale pubblica la cui
regolamentazione si esplicita, oggi, su tre livelli di formazione – esclusiva, concorrente e
residuale – suscitando anche ulteriori dubbi di costituzionalità per violazione del riparto di
competenze di cui all’art. 117 Cost.
La plateale violazione di diritti fondamentali, dunque, non è sfuggita all’attenzione di un
importante Ente pubblico territoriale, come la Regione Lazio.
Per tutte le su esposte ragioni, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti censure,
si chiede a codesto Giudice di voler rimettere la questione di legittimità costituzionale della
norma alla Corte Costituzionale.