Atto costitutivo e Statuto

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE “ATTUARE LA COSTITUZIONE”

Art. 1. Denominazione
1. Mediante questo atto è costituita ai sensi della Legge n. 106 del 2016 e successive modifiche e/o
integrazioni l’Associazione di Promozione Sociale, no profit, democratica e apartitica, che non
persegue fini elettorali, appresso denominata.
2. L’Associazione di Promozione Sociale è denominata “ATTUARE LA COSTITUZIONE”.
Art. 2. Sede
L’associazione ha sede in Roma.
Art. 3. Finalità
1. L’associazione svolge attività di promozione e utilità sociale in favore degli associati e di
soggetti non aderenti all’associazione stessa, coordinando “organizzazioni” e persone e gestendo
risorse per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente comma 2, a livello sia nazionale, sia
locale.
2. La finalità che si propone di perseguire è l’attuazione dei Principi fondamentali contenuti nella
Costituzione Repubblicana, rivitalizzata dal voto referendario espresso il 4 dicembre 2016, in
conformità ed in applicazione del principio di “partecipazione”, di cui all’art. 3, comma 2, Cost e
del principio di “sussidiarietà”, di cui all’art. 118 comma 4, Cost.
3. In particolare, l’Associazione si propone di dare attuazione all’art. 3 Cost. e a tutte le disposizioni
contenute nel Titolo terzo, parte prima, della Costituzione, dedicato ai “rapporti economici”.
4. Sul piano legislativo, essa promuoverà Referendum e Proposte di Legge di iniziativa popolare
(artt. 71 e 75 Cost.) e vigilerà in via preventiva sui disegni e sulle proposte di Legge, evidenziando
e dando pubblicità agli eventuali profili di incostituzionalità.
5. Sul piano amministrativo, l’Associazione promuoverà azioni di critica costruttiva e di
sollecitazione per far sì che l’attività della pubblica amministrazione sia conforme alla Costituzione
e ponga come fondamento del suo agire, non il semplice principio di legalità”, ma il principio di
“legalità costituzionale”. Essa si avvarrà dei poteri conferiti ai “portatori di interessi diffusi” di cui
alla legge n. 241 del 1990.
6. Sul piano giudiziario, l’Associazione, oltre alle comuni azioni giudiziarie, promuoverà anche
azioni popolari per far valere “i diritti fondamentali”, “l’utilità pubblica”, la “funzione sociale”
della proprietà privata e la tutela della “proprietà collettiva”, detta anche “proprietà pubblica”, che,
appartiene al Popolo a titolo di sovranità. Qualora, nel corso dei giudizi, vengano in evidenza profili
di incostituzionalità delle leggi da applicare al caso concreto, l’Associazione solleverà questioni di
legittimità costituzionale in via incidentale. Essa ricorrerà alla Corte Costituzionale anche con
ricorso in via principale, qualora ne ricorrano i presupposti (ad esempio conflitto tra Corpo
elettorale e altri Organi dello Stato o delle Regioni).
7. Ulteriore finalità è quella informativa e didattica, ed a tale fine si interverrà con strumenti di
comunicazione adeguati sulla formazione del consenso/dissenso.
8. Sul piano formativo e didattico, l’Associazione intende diffondere a tutti i livelli la comprensione
essenziale della Costituzione e del nuovo modello socio-economico da essa previsto. Lo scopo è
quello di costruire una coscienza critica di cittadini consapevoli per attivare il processo di
democratizzazione della società civile, della politica, dell’economia, della scuola e
dell’informazione pubblica, necessario a rendere effettivi i principi fondamentali della Costituzione
stessa: rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana, – sia come singolo che nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità;
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;
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adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ecc. Ciascun socio
è tenuto ad impegnarsi al raggiungimento del pieno sviluppo della consapevolezza personale, ai
fini di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 della Costituzione,
attraverso un percorso di studio e di evoluzione, in accordo con le finalità indicate nel presente
statuto.
9. L’Associazione coordina e tutela le attività e le iniziative intraprese dalle “organizzazioni”
aderenti, sia a livello nazionale che locale.
10. L’Associazione avrà come punto di riferimento per la propria azione concreta gli allegati scritti:
“Uscire dalla crisi attuando la Costituzione”; “Repubblica-Popolo”; “Il concetto di proprietà”; “La
finanziarizzazione dei mercati”.
11. In particolar modo, gli associati condividono senza riserve che: 1) il concetto di “Stato” accolto
in Costituzione è lo “Stato comunità”, spesso denominato “Repubblica”, parola che è equivalente
a quella di “Popolo” (“Respublica: Senatus Populusque romanus”), mentre il concetto di Statopersona
giuridica indica soltanto la Pubblica amministrazione; 2) la Costituzione democratica e
Repubblicana, a differenza dello Statuto Albertino, che tutelava i poteri del proprietario privato, fa
prevalere, in tema di contratto, “l’utilità pubblica” (art. 41 Cost.), e, in tema di proprietà, “la
funzione sociale della proprietà privata” e la “proprietà collettiva”, denominata anche “proprietà
pubblica” (art. 42 Cost.); 3) l’interesse generale deve in ogni caso prevalere sull’interesse
individuale.
Art. 4. Durata.
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 5. Statuto.
L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera “A”, formandone
parte integrante e sostanziale.
Art. 6 Soci.
1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le Associazioni, i Comitati, gli enti
rappresentativi di comunità, anche territoriali, le organizzazioni, gli organismi sindacali, le persone
fisiche, le famiglie, i circoli culturali, ecc. che ne facciano richiesta, condividano gli scopi e
accettino lo Statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. E’fatto divieto ai soci di utilizzare l’associazione per il raggiungimento di fini partitici elettorali.
3. Qualora detta intenzione emerga dopo l’adesione all’Associazione, essa produce la decadenza
da socio, dichiarata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7. Organi Sociali
1. Gli organi dell’Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Comitato dei
Garanti, Collegio dei Probiviri, Gruppo dei Giuristi e di esperti per la promozione di azioni popolari
per l’attuazione della Costituzione, Comitati territoriali ed il Segretariato generale.
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e sono incompatibili con cariche di carattere
politico-partitico.
3. Almeno due Garanti propongono i candidati all’assunzione delle cariche sociali da approvare da
parte della Assemblea.
Per il primo triennio e fino al 31 dicembre 2020, il Consiglio direttivo è formato da:
Paolo MADDALENA (presidente)
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Giuseppe LIBUTTI (vicepresidente)
Mauro SCARDOVELLI (consigliere)
Ivano SPANO (consigliere)
Claudio MAZZOCCOLI (consigliere)
Paolo BERDINI (consigliere)
Maria GAGLIOTTA (tesoriere)
Art. 8. Quota ordinaria
La quota ordinaria di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il
primo anno viene determinata in euro 150,00 (diconsi euro centocinquanta) per le associazioni, in
euro 20,00 (diconsi euro venti) per le persone fisiche ed euro 50,00 (diconsi euro cinquanta) per le
famiglie.
Art. 9. Spese dell’atto
Le spese del presente Atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data, Roma
I soci fondatori:
………………………………………… …………………………….…………..
………………………………………… …………………………….…………..
………………………………………… …………………………….…………..
………………………………………… …………………………….…………..
STATUTO ALLEGATO “A”
Art. 1. Denominazione
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È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata:
“ATTUARE LA COSTITUZIONE”.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in Roma (00187), via Sardegna n. 29
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
1. L’associazione svolge attività di promozione e utilità sociale in favore degli associati e di
soggetti non aderenti all’associazione stessa, coordinando “organizzazioni” e persone e gestendo
risorse per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente comma 2, a livello sia nazionale, sia
locale.
2. La finalità che si propone di perseguire è l’attuazione dei Principi fondamentali contenuti nella
Costituzione Repubblicana, rivitalizzata dal voto referendario espresso il 4 dicembre 2016, in
conformità ed in applicazione del principio di “partecipazione”, di cui all’art. 3, comma 2, Cost e
del principio di “sussidiarietà”, di cui all’art. 118 comma 4, Cost.
3. In particolare, l’Associazione si propone di dare attuazione all’art. 3 Cost. e a tutte le disposizioni
contenute nel Titolo terzo, parte prima, della Costituzione, dedicato ai “rapporti economici”.
4. Sul piano legislativo, essa promuoverà Referendum e Proposte di Legge di iniziativa popolare
(artt. 71 e 75 Cost.) e vigilerà in via preventiva sui disegni e sulle proposte di Legge, evidenziando
e dando pubblicità agli eventuali profili di incostituzionalità.
5. Sul piano amministrativo, l’Associazione promuoverà azioni di critica costruttiva e di
sollecitazione per far sì che l’attività della pubblica amministrazione sia conforme alla Costituzione
e ponga come fondamento del suo agire, non il semplice principio di legalità”, ma il principio di
“legalità costituzionale”. Essa si avvarrà dei poteri conferiti ai “portatori di interessi diffusi” di cui
alla legge n. 241 del 1990.
6. Sul piano giudiziario, l’Associazione, oltre alle comuni azioni giudiziarie, promuoverà anche
azioni popolari per far valere “i diritti fondamentali”, “l’utilità pubblica”, la “funzione sociale”
della proprietà privata e la tutela della “proprietà collettiva”, detta anche “proprietà pubblica”, che,
appartiene al Popolo a titolo di sovranità. Qualora, nel corso dei giudizi, vengano in evidenza profili
di incostituzionalità delle leggi da applicare al caso concreto, l’Associazione solleverà questioni di
legittimità costituzionale in via incidentale. Essa ricorrerà alla Corte Costituzionale anche con
ricorso in via principale, qualora ne ricorrano i presupposti (ad esempio conflitto tra Corpo
elettorale e altri Organi dello Stato o delle Regioni).
7. Ulteriore finalità è quella informativa e didattica, ed a tale fine si interverrà con strumenti di
comunicazione adeguati sulla formazione del consenso/dissenso.
8. Sul piano formativo e didattico, l’Associazione intende diffondere a tutti i livelli la comprensione
essenziale della Costituzione e del nuovo modello socioeconomico da essa previsto. Lo scopo è
quello di creare una massa critica di cittadini consapevoli per attivare il processo di
democratizzazione della società civile, della politica, dell’economia, della scuola e
dell’informazione pubblica, necessario a rendere effettivi i principi fondamentali della Costituzione
stessa: rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana, – sia come singolo che nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità;
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;
adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ecc. Ciascun socio
è tenuto ad impegnarsi al raggiungimento del pieno sviluppo della consapevolezza personale, ai
fini di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 della Costituzione,
attraverso un percorso di studio e di evoluzione, in accordo con le finalità indicate nel presente
statuto.
9. L’Associazione coordina e tutela le attività e le iniziative intraprese dalle “organizzazioni”
aderenti, sia a livello nazionale che locale.
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10. L’Associazione avrà come punto di riferimento per la propria azione concreta gli allegati scritti:
“Uscire dalla crisi attuando la Costituzione” (allegato n. 1); “Repubblica-Popolo” (allegato n. 2);
“Il concetto di proprietà” (Allegato n. 3); “La finanziarizzazione dei mercati” (Allegato n. 4)
11. In particolar modo, gli associati condividono senza riserve che: 1) il concetto di “Stato” accolto
in Costituzione è lo “Stato comunità”, spesso denominato “Repubblica”, parola che è equivalente
a quella di “Popolo” (“Respublica: Senatus Populusque romanus”), mentre il concetto di Statopersona
giuridica indica soltanto la Pubblica amministrazione; 2) la Costituzione democratica e
Repubblicana, a differenza dello Statuto Albertino, che tutelava i poteri del proprietario privato, fa
prevalere, in tema di contratto, “l’utilità pubblica” (art. 41 Cost.), e, in tema di proprietà, “la
funzione sociale della proprietà privata” e la “proprietà collettiva”, denominata anche “proprietà
pubblica” (art. 42 Cost.); 3) l’interesse generale deve in ogni caso prevalere sull’interesse
individuale.
Art. 4. Durata
La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
Art. 5. Soci
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le Associazioni, i Comitati, gli enti
rappresentativi di comunità, anche territoriali, le organizzazioni, gli organismi sindacali, le persone
fisiche, le famiglie, i circoli culturali, ecc., che ne facciano richiesta, e condividano gli scopi e ne
accettino lo Statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. I Comuni aderenti, come Enti esponenziali della Comunità, si impegnano ad eliminare tutte le
situazioni, ove possibile anche pregresse, in via di autotutela affinché nel territorio di competenza
siano attuate le allegate delibere di indirizzo ed impegno, che al momento della sottoscrizione del
presente Statuto sono nel numero di cinque.
3. L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo.
4. Gli organismi associativi, (comitati ecc.) aderenti all’Associazione, partecipano tramite un
proprio delegato che ha diritto di voto singolo.
5. Le categorie di soci si dividono in:
A) Soci ordinari costituiti dalle “organizzazioni” (comitati, circoli culturali, movimenti ecc.).
B) Socio persona fisica che assume l’impegno a promuovere comitati territoriali e/o a partecipare
a quelli già istituiti.
6. I soci partecipano attivamente alle campagne ed alle iniziative comuni dell’Assemblea,
partecipano ai dibattiti, e praticano un rapporto reciproco basato sul libero confronto di idee e
proposte.
7. Gli organismi aderenti all’Associazione mantengono la propria autonomia organizzativa, fermo
restando l’adesione al presente Statuto ed ai principi in esso contenuti.
8. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il
diniego dovrà essere motivato.
9. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio direttivo,
specificando le proprie complete generalità e dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di condividere gli scopi istituzionali;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;
– di rispettare i regolamenti interni.
– di non utilizzare l’Associazione per perseguire fini partitici/politici.
10. All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi
stabiliti per la quota sociale annuale.
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11. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto e dei principi
giuridici espressi negli allegati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione,
e quelle previste dal regolamento interno.
12. I soci dell’Associazione hanno pari diritti e doveri.
13. La disciplina del rapporto associativo è quello previsto dal codice civile.
14. Ogni associato ha un voto. Le organizzazioni partecipano alle votazioni attraverso un loro
delegato che ha diritto ad 1 voto (1 organizzazione = 1 voto)
15. E’ ammessa la delega ad altro socio. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.
16. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
17. La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; le quote associative non sono
trasmissibili.
18. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
19. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio; dopo
tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente
interpellati, saranno considerati morosi.
20. La qualifica di Socio si perde per:
– dimissioni;
– radiazione, che viene pronunciata dal Comitato dei probiviri contro il Socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo
al buon andamento dell’associazione, o non rispetti il presente Statuto ed i suoi allegati; la
radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
– morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
21. La decisione di radiazione è inappellabile.
22. Lo svolgimento volontario di attività nell’interesse dell’Associazione non dà luogo
all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. E’ fatto salvo il diritto al rimborso delle
spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Art. 6. Diritti e doveri degli associati
1. I Soci hanno diritto:
– di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare
direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina
degli organi sociali dell’associazione (Presidente, membri del Consiglio direttivo);
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
2. I Soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
– di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi
con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota ordinaria.
4. L’Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo
perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di
esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla restituzione di quanto versato
all’associazione per il fondo di dotazione.
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5. I soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea dei
soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera
assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di
esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la
restituzione di tali versamenti.
Art. 7. Organi Sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
– Segretariato generale;
– i Probiviri;
– Gruppo dei Giuristi e di esperti per la promozione di azioni popolari per l’attuazione della
Costituzione, nonché di eventuali azioni giudiziarie nell’interesse dell’Associazione;
– Comitati territoriali.
2. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche
devono essere elettive oltre che gratuite.
3. Si stabiliscono i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;
b) principio del voto singolo, libero ed eguale;
c) sovranità dell’assemblea dei soci;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o
rendiconti.
Art. 8. L’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in
regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti nel Libro soci e delibera su tutti i temi che interessano l’attuazione
della Costituzione.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo
ritenga opportuno, ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal
Vicepresidente.
3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata tramite email, che dovrà essere indicata dal socio
al momento dell’adesione, o con ogni altro mezzo che sarà ritenuto idoneo.
4. La lettera di convocazione indicherà l’ordine del giorno.
5. L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
6. L’Assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e della
relazione di missione;
– la destinazione dell’avanzo o la copertura del disavanzo di esercizio;
– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
7. È ammesso il voto per delega, nella misura massima di tre deleghe per socio.
8. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della
metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei soci intervenuti.
9. L’Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno a maggioranza
assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
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10. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, fatte salve le modifiche dello Statuto che
potranno essere effettuate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
11. L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione;
12. Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal
segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni dell’Assemblea dei soci.
13. L’Assemblea utilizzerà ogni strumento informatico, a sua disposizione, ritenuto idoneo al
perseguimento delle finalità statutarie e alla promozione della democrazia partecipata.
Art. 9. Consiglio direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti
gli associati aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vicepresidente e da un numero di Consiglieri
non inferiore a 5.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
4. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo
e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, ovvero dei soci regolarmente iscritti.
7. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari, salvo ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) redigere la relazione di missione;
f) eleggere al proprio interno il Segretario del Consiglio medesimo e il Tesoriere;
g) curare gli affari di ordine amministrativo;
h) redigere il programma delle attività dell’associazione, nonché le singole azioni da porre in essere
per il perseguimento degli scopi sociali, da sottoporre all’assemblea.
i) nominare i responsabili per i vari settori dell’associazione;
j) curare il corretto svolgimento delle varie attività;
k) intrattenere i rapporti con i terzi;
l) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine legale;
m) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
n) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione;
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione.
8. La carica di Amministratore è gratuita.
9. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte
del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con
elezione alla prima assemblea.
10. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal
Vicepresidente.
11. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente
e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio direttivo.
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Art. 10. Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.
2. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo.
3. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione in giudizio. Egli rappresenta
l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio
direttivo.
5. Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per
categorie di atti.
6. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 11. Il segretariato generale
1. Il Segretariato generale organizza la logistica degli eventi/dibattiti e si occupa della gestione
delle Pubbliche relazioni.
2. Il segretariato generale è retto da un Segretario generale, il quale può nominare sino a tre
collaboratori.
3. Per il primo triennio e fino al 31 dicembre 2020 il Segretario generale è Luigi DE GIACOMO,
sua collaboratrice è Cristiana MANCINELLI SCOTTI, salvo il potere di poter nominare altri due
collaboratori da parte del presidente.
Art. 12. I probiviri
1. Il collegio dei probiviri è formato da almeno tre garanti che all’atto di costituzione
dell’associazione sono:
Paolo MADDALENA, Salvatore SETTIS, Raniero LA VALLE, Lidia MENAPACE e Ferdinando
IMPOSIMATO. Essi sono inamovibili. Nel caso di impossibilità di proseguire nella carica, alla
nomina dei nuovi Garanti provvederà l’Assemblea, su proposta dello stesso Collegio dei Probiviri
e, qualora sia impossibile raggiungere il numero di tre Garanti costituenti detto collegio, su
proposta del Consiglio direttivo.
2. I garanti hanno la funzione di assicurare che le attività dell’associazione siano rivolte
all’attuazione della Costituzione, ed in particolare dell’art. 3 Cost. e del Titolo terzo, Parte prima
della Costituzione, dedicato ai “rapporti economici”.
3. Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno, cui sono demandate le controversie inerenti
la vita dell’Associazione e quelle che, eventualmente, dovessero insorgere tra i soci stessi.
4. Le Deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
5. Compiti del Collegio dei Probiviri:
A) decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di
qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
B) parere obbligatorio sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.
Art. 13. Gruppo dei Giuristi e di esperti per la promozione di azioni popolari per l’attuazione della
Costituzione.
1. Il Gruppo dei Giuristi per l’attuazione della Costituzione è composto da associati che hanno
fornito la loro disponibilità, volontaria, anche limitata nel tempo, per la promozione di azioni
giudiziarie volte a tutelare e far valere l’interesse dei soci/e e non soci/e nei confronti di leggi
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ingiuste e incostituzionali e oltre alle comuni azioni giudiziarie, promuoveranno, in particolare, le
azioni popolari.
2. Il gruppo dei Giuristi è rappresentato da un Direttore e da un Coordinatore che al momento della
costituzione dell’associazione sono rispettivamente Alberto LUCARELLI e Giuseppe LIBUTTI.
3. Gli esperti saranno persone di fiducia del Direttore e del Coordinatore, posto che dovranno
lavorare e svolgere il proprio incarico in stretta collaborazione tra loro.
Art. 14. Comitati territoriali
1. In ogni Comune potranno essere costituiti “Comitati territoriali per l’attuazione della
Costituzione”.
2. I comitati territoriali assicurano il controllo costante delle deliberazioni dei Consigli comunali e
dei Municipi e dovranno svolgere le attività necessarie per l’attuazione della Costituzione, anche
rivolgendosi al Gruppo dei Giuristi per il promovimento delle azioni popolari.
3. L’azione dei comitati territoriali si ispira a quella descritta nel presente Statuto e, nello specifico,
all’art. 3.
4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, provvederà alla nomina di un “Coordinatore
regionale dei Comitati territoriali”, scelto tra i partecipanti a detto Comitato territoriale.
5. Il Coordinatore sarà affiancato nella sua attività da partecipanti ai Comitati territoriali.
Art. 15. Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) quote sociali annuali dei Soci;
b) eventuali quote supplementari dei Soci;
c) contributi volontari dei Soci;
d) contributi volontari dei terzi;
e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività
istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal
presente statuto.
Art. 16. Divieto di distribuzione degli utili
1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 17. Raccolta pubblica di fondi
1. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da
cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 18. Rendiconto economico-finanziario
1. L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio. e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
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2. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal
quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell’esercizio, suddivisi in
base alle seguenti attività:
– attività istituzionali;
– attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
– attività commerciali;
– raccolta di fondi.
3. Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.
4. Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione
di missione, entrambe predisposte dal Consiglio direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione
illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea
entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
5. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta)
giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura
ed alle attività dell’associazione.
6. Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso
la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti i soci.
7. La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni
previste dal presente statuto.
Art.19. Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 20. Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi
o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con una
maggioranza di due terzi degli associati.
Art. 21. Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini
o ai fini di pubblica utilità.
Art. 22. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti che
saranno emanati e saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza
fine di lucro.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma 17 ottobre 2017