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"Conoscere, difendere, attuare. La nostra Costituzione." |
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| Prima Pagina | Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PINEROLESE PER LA CONOSCENZA, LA DIFESA E L'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE PREMESSA Siamo un’Associazione di Promozione Sociale che intende divulgare, promuovere e difendere i principi ed i valori contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. La nostra Carta Fondamentale è nata dalla Resistenza e dalla conseguente vittoria della libertà e della democrazia sul totalitarismo nazi-fascista. Per usare le parole di uno dei Padri Costituenti, Umberto Terracini: «L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.». Da questo pensiero si può capire come la Costituzione racchiuda in sé le varie anime che hanno portato alla formazione della Repubblica Italiana e che rappresentano il diverso sentire del nostro popolo pur nell'unità degli intendimenti democratici ma anche un monito ben preciso: la Costituzione Repubblicana è la base della convivenza civile, perché contiene le regole imprescindibili per l’esercizio dei diritti e dei doveri di ciascuno e per questo merita la conoscenza, il rispetto, la cura e l’osservanza di tutti.
Articolo 1 – DENOMINAZIONE È costituita nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000 e dalla Legge della Regione Piemonte del 7 febbraio 2006 n. 7, l'Associazione Pinerolese “Per la conoscenza, la difesa e l'attuazione della Costituzione” (in seguito definita solamente col termine “Associazione”) la quale opera per far conoscere, per difendere, e per far attuare la Costituzione Repubblicana. L'Associazione è dotata di un simbolo (il logo) consistente in un “libro aperto con la scritta Costituzione della Repubblica italiana, tenuto da una mano alzata davanti alla bandiera italiana, con una banda blu trasversale in fondo”.
Articolo 2 – SEDE L'Associazione ha la propria sede legale in Pinerolo (To). Il comune della sede dell'Associazione potrà essere variato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Per ragioni funzionali l'Ufficio di Presidenza può individuare una sede operativa diversa dalla sede legale. Non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata. Tutti gli incarichi e le funzioni svolte dai componenti l'Associazione sono espletati nello spirito di servizio e di impegno civile, sociale e democratico. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. L'associazione gode di piena autonomia politica, giuridica, amministrativa e patrimoniale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Articolo 3 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione si impegna a promuovere iniziative aventi le seguenti finalità:
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona. Al fine di pubblicizzare in modo adeguato le varie iniziative l'associazione può dotarsi di un proprio sito Internet nonché di un indirizzo e-mail e di un blog per lo scambio di informazioni con i soci e i terzi interessati.
Articolo 4 – I SOCI Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che condividono i principi fondamentali del presente Statuto e del regolamento interno e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione intende perseguire mettendo anche a disposizione gratuitamente le loro competenze e la loro professionalità. Solo in caso di particolare necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Tutti coloro che chiedono di far parte dell'Associazione si devono impegnare a rispettare le decisioni democraticamente assunte. L'adesione all'Associazione è compatibile con la contemporanea iscrizione a partiti politici o ad altre libere associazioni purché questo fatto non si ponga in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa. Le Associazioni e gli Enti possono far parte dell'Associazione Pinerolese “Per la conoscenza, per la difesa, per l'attuazione della Costituzione” tramite un loro rappresentante.
Articolo 5 – ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO La domanda di adesione deve essere inoltrata all'Ufficio di Presidenza, organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza su domanda scritta del richiedente nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità e, in base alle disposizioni della Legge 675/1997, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il rigetto della domanda di adesione deve essere motivato con atto scritto. Per maggiori esigenze di democraticità se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il richiedente non ha ricevuto alcuna risposta o ha ricevuto risposta negativa potrà rivolgersi direttamente all'Assemblea ordinaria dei soci.
Articolo 6 – LA QUOTA SOCIALE L'adesione all'Associazione comporta il versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura e con le modalità fissate dall'Ufficio di Presidenza ed approvate in sede di bilancio dall' Assemblea ordinaria dei soci. La quota associativa è intrasmissibile.
Articolo 7 – CATEGORIE E DIRITTI DEI SOCI All'interno dell'Associazione ci sono due categorie di soci: i soci fondatori e i soci effettivi. I soci fondatori sono quelli che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali (qualora maggiorenni), la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità dal momento che è acquisita all’atto fondativo e non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale. I soci effettivi sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dall'Ufficio di Presidenza, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali (qualora maggiorenni), la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. In ossequio al principio di uguaglianza non vi è alcuna differenza sostanziale tra le due categorie di soci: si applicano ad entrambe le norme contenute negli articoli 8 e 9 del presente Statuto. Per non rischiare di pregiudicare l'indipendenza dell'Associazione e non creare possibili conflitti d'interesse, i rappresentanti delle associazioni che intendono aderire all'Associazione “Per la conoscenza, per la difesa, per l'attuazione della Costituzione” non hanno diritto di elettorato passivo qualora rivestano cariche sociali negli Enti di appartenenza. Per favorire la partecipazione e la trasparenza tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI Tutti i soci che hanno aderito all'Associazione svolgeranno la propria attività in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità in esso dichiarate.
Articolo 9 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da presentare all'Ufficio di Presidenza. Il recesso ha effetto immediato. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione. L'esclusione di un socio avviene in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'articolo che precede, mancato pagamento della quota annuale o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo socio che si intende escludere, nella quale devono essere obbligatoriamente contenute le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione del socio è ratificata dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Contro la delibera dell'Assemblea che ratifica l'esclusione, il socio può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo quanto stabilisce l'articolo 24 comma 3° del Codice Civile, solo dopo aver sottoposto la controversia al Collegio dei Garanti. I soci receduti o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 10 – GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'Associazione sono:
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli organi sono nominati per un periodo di due anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
Articolo 11 – L'ASSEMBLEA L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti (soci fondatori ed effettivi). L'Assemblea, organo deliberativo dell'Associazione, è convocata:
mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso inviato tramite e-mail al socio che ne abbia fatto esplicita richiesta è equipollente a quello spedito per lettera qualora il socio lo abbia correttamente ricevuto. L'avviso deve essere affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 12 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto (tutti i maggiorenni); in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti con voto palese tranne quelle che riguardano le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza è richiesta in prima votazione la maggioranza assoluta, in seconda votazione la maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea ordinaria ( come di quella straordinaria) sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Ufficio di Presidenza con funzione di segretario. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è conservato su apposito registro nella sede dell'Associazione. Naturalmente ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.
Articolo 13 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:
Ogni modifica o aggiunta allo Statuto non potrà essere in contrasto con le premesse, gli scopi sociali, il regolamento interno e con la Legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari
Articolo 14 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA L'Associazione è amministrata dall'Ufficio di Presidenza, eletto dall'Assemblea con le modalità descritte nell'articolo 12 del presente Statuto e composto da un minimo di 3 membri. La convocazione dell'Ufficio di Presidenza è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri dell'Ufficio stesso. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente. L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:
L'Ufficio di Presidenza, in caso di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza dell'Assemblea con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima riunione utile della stessa. Fanno obbligatoriamente parte dell'Ufficio di Presidenza: Il Presidente Il Vice – Presidente Il Tesoriere I membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Articolo 15 – IL PRESIDENTE Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione nonché il potere di firma, presiede l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Il Presidente rappresenta l'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente è anche il legale depositario del logo dell'Associazione. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, le coordina con l'attività dell'Assemblea con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Ufficio di Presidenza e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
Articolo 16 – IL VICE – PRESIDENTE In caso di assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente dell'Associazione vengono esercitate dal Vice – Presidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice – Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente. Al Vice – Presidente spettano poi tutti gli incarichi specifici eventualmente affidatigli all'interno dell'Ufficio di Presidenza.
Articolo 17 – IL TESORIERE Il Tesoriere cura la verifica della contabilità e la copertura finanziaria di tutti gli atti amministrativi in genere provvedendo a redigere un'apposita relazione per l'Assemblea. Il Tesoriere redige materialmente, su incarico dell'Ufficio di Presidenza, il bilancio dell'Associazione che poi verrà sottoposto all'esame dell'Assemblea. Il Tesoriere annualmente fa l'inventario dei beni dell'Associazione e rende conto dello stato del Patrimonio Sociale (o del Fondo Comune). Il Tesoriere deve rendersi disponibile in qualsiasi momento a dare atto delle condizioni economiche effettive dell'Associazione dietro specifica richiesta da parte di 1/5 dei soci.
Articolo 18 – I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la partecipazione ad imprese o società finanziarie aventi fini di lucro. Ogni mezzo che non sia in contrasto con i principi contenuti in questo Statuto né con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Articolo 19 – IL BILANCIO Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio. Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio è redatto dal Tesoriere su incarico dell'Ufficio di Presidenza e approvato dall'Assemblea con voto palese e con le modalità previste dal presente Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Sulla regolarità del bilancio e sull'utilizzo delle risorse economiche a disposizione dell'Associazione è obbligatorio il controllo da parte del Revisore dei conti il quale almeno due volte all'anno redige un apposito verbale.
Articolo 20 – IL REVISORE DEI CONTILa gestione amministrativa e la
relativa contabilità sono controllate da un Revisore dei
Conti -sia persona fisica che giuridica estranea all'Associazione-
nominato dall’Ufficio di Presidenza che ne determina l’eventuale
retribuzione annua.
Articolo 21 – Il COLLEGIO DEI GARANTI Il Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Ha il compito di decidere in unica istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento dei fatti sui ricorsi contro presunte violazioni del presente Statuto e del regolamento interno. Il Collegio dei Garanti decide anche sulle vertenze relative alla elezione degli organi associativi e dirime le controversie ed i conflitti tra i soci e gli organi associativi. I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea ordinaria: essi non sono revocabili nell'arco del loro mandato, che dura 2 anni e può essere rinnovato, ma possono essere sostituiti qualora insorga un legittimo impedimento. Il Collegio dei Garanti decide sui ricorsi a maggioranza e può irrogare qualsiasi tipo di sanzione in proporzione alla gravità della fattispecie ad esso sottoposta. Qualora nell'esame di un ricorso avverso provvedimenti formali ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e al contempo il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, il Collegio può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse previa adeguata motivazione. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono impugnabili in sede giudiziaria.
Articolo 22 – MODIFICHE STATUTARIE Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge Italiana.
Articolo 23 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari.
Articolo 24 – DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
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